Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Pronunce della Corte Costituzionale - Pronunce di rigetto - Questioni in merito alle quali la Corte ha già dichiarato la non fondatezza (nel caso di specie: esclusione del conduttore intimato che non abbia pagato integralmente anche le spese processuali dalla speciale sanatoria) - Conseguente manifesta infondatezza della questione odierna. (Classif. 204004).
Se la Corte costituzionale si è già pronunciata su una questione di legittimità costituzionale, a fronte di un'ordinanza di rimessione di analogo tenore, la questione [odierna] è dichiarata manifestamente infondata. (Nel caso di specie sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost., dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevede che non possa darsi sanatoria giudiziale della morosità in caso di mancato pagamento da parte del conduttore anche delle sole spese processuali, entro il termine di grazia. La sentenza n. 79 del 2020, ha affermato, con una pronuncia di non fondatezza, che rientra nella discrezionalità del legislatore modellare gli istituti processuali, soprattutto quando hanno carattere speciale ed eccezionale, come è la sanatoria in sede giudiziale prevista dalla disposizione censurata).
Locazione - Locazione di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto per morosità - Facoltà e non obbligo, per il conduttore intimato, di nominare un avvocato nella fase sommaria del procedimento - Denunciata disparità tra le due parti processuali, violazione del dovere di solidarietà e del principio del giusto processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 145002).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente e perplessa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 660, sesto comma, e 663 cod. proc. civ e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevedono la facoltà, e non l'obbligo, per il conduttore intimato, di nominare un avvocato nella fase sommaria del procedimento. Le questioni sono state sollevate in un momento processuale nel quale un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcuna incidenza per la definizione del giudizio (ovvero nell'udienza fissata per la verifica dell'esatto adempimento del conduttore a seguito della concessione del termine di grazia); né il rimettente si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità che ritiene la richiesta del termine di grazia non compatibile con l'opposizione alla convalida e comunque ne comporta la implicita rinuncia, rilevandosi, infine, una sostanziale contraddittorietà del petitum .
Riguarda ancheart. 660 Codice di procedura civileart. 663 Codice di procedura civile
Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto - Difficoltà economica del debitore - Casi di esclusione della risoluzione in sede di procedimento - Inadempimento residuo limitato al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra ipotesi in cui, al momento della decisione, la caducazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dell'entità del debito residuo, e avuto riguardo alle condizioni delle parti, determini un sacrificio sproporzionato dell'interesse abitativo del conduttore - Omessa previsione - Denunciata violazione dei doveri di solidarietà, nonché dei principi di ragionevolezza e del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978. La norma censurata legittimamente omette di prevedere la possibilità per il giudice di ritenere sanata la morosità - ove al conduttore sia stato concesso il termine previsto dal medesimo articolo per le sue condizioni di difficoltà economica - quando, all'udienza di verifica, o entro il termine assegnato in quella sede dal giudice, residui il mancato pagamento delle sole spese processuali e in ogni altra ipotesi in cui la caducazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dell'entità del debito residuo, e avuto riguardo alle condizioni delle parti, determini un sacrificio sproporzionato dell'interesse abitativo del conduttore. Il meccanismo processuale censurato è frutto di un bilanciamento tra il "sacrificio" richiesto al locatore che non ottiene, alla prima udienza, la convalida dell'intimazione di sfratto, pur persistendo in quel momento la morosità e mancando l'opposizione dell'intimato, e l'esigenza di accordare - in presenza di un bene di primaria importanza quale il diritto all'abitazione - una particolare tutela al conduttore che, altrimenti, sarebbe irrimediabilmente esposto alla convalida dell'intimazione di sfratto nel procedimento monitorio, oppure alla risoluzione contrattuale nel rito ordinario. È dunque ragionevole la mancata estensione di tale speciale regime, già di carattere eccezionale, a ipotesi ulteriori, specie in una materia come quella processuale dove la discrezionalità legislativa è particolarmente ampia ed è sindacabile solo sotto il profilo dell'arbitrarietà ovvero dell'irragionevolezza manifesta. Non sussiste, inoltre, la violazione del principio del "giusto processo", poiché al legislatore è consentito differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento di determinate finalità, tra cui quella di evitare abusi del diritto di difesa da parte del conduttore moroso. Né è violato il canone di solidarietà nell'ambito del rapporto negoziale, poiché il principio di buona fede oggettiva, che pure ne permea la disciplina anche nella fase esecutiva, non può venire in rilievo quando a fronte di un inadempimento grave di una parte, l'altra abbia esercitato la propria legittima facoltà di agire in giudizio per la risoluzione negoziale, facoltà il cui esercizio, peraltro, di norma preclude l'adempimento tardivo ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, cod. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 45 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 3 del 1999, n. 51 del 1995, n. 185 del 1980, n. 94 del 1973, n. 89 del 1972; ordinanze n. 273 del 2019, n. 410 del 2001 e n. 315 del 1986 ).
sentenza 79/2020massima n. 43321 Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Morosità del conduttore - Possibilità di ottenere il termine di sanatoria - Esclusione - Lamentata discriminazione, rispetto ai conduttori di immobili destinati ad abitazione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria previsto per i contratti locatizi ad uso abitativo. Posto infatti che la situazione del conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione e quella del conduttore di immobile adibito ad uso diverso non sono affatto omogenee, venendo in considerazione, nell’un caso quell’interesse primario della persona alla abitazione, mancante, per definizione nell’altro, non può ritenersi né irragionevolmente discriminatoria la disciplina che ha inteso apprestare all’interesse abitativo una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di quella, generale, riconosciuta all’interesse economico del conduttore di immobili ad uso non abitativo, né lesiva del diritto di difesa la limitata sfera applicativa della sanatoria della morosità, costituendo essa, al contrario, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa a tutela dell’interesse primario della persona all’abitazione. - V. sentenza n. 94/1996 e ordinanze n. 448/1998 e n. 305/1998. A.M.M.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - MOROSITA' DEL CONDUTTORE - SANATORIA IN SEDE GIUDIZIALE - DENUNCIATA APPLICABILITA' SOLTANTO NEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO E NON ANCHE NELL'ORDINARIO GIUDIZIO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CHE CONSENTE AL DEBITORE UN EFFICACE PAGAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE SENZA DISTINGUERE TRA I DIVERSI TIPI DI PROCEDIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato, in riferimento al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed al diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), nella parte in cui limiterebbe la possibilita' di sanare in sede giudiziale la morosita', impedendo in tal modo la risoluzione del contratto, al procedimento per convalida di sfratto, escludendola nel giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento, nel quale, secondo la regola comune, dalla data della domanda di risoluzione il debitore inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione (art. 1453, terzo comma, cod. civ.). E' difatti possibile interpretare l'art. 55 della legge n. 392 del 1978 nel senso che la sanatoria in giudizio della morosita' sia ammessa anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento, come del resto ha ritenuto - diversamente dall'orientamento prevalente della Corte di cassazione, fatto proprio dal giudice rimettente - un altro orientamento della stessa giurisprudenza di legittimita' e come sostiene larga parte della dottrina e della giurisprudenza di merito; e cio' sia perche' la previsione della facolta' di sanare la morosita' in giudizio e la regolamentazione del termine per il pagamento dei canoni scaduti a tal fine previsto non menzionano in alcun modo, si' che se ne possa dedurre che si riferiscano esclusivamente ad esso, il procedimento per convalida di sfratto, sia perche' gli effetti del pagamento dei canoni scaduti nella sede giudiziale possono astrattamente prodursi tanto nella procedura sommaria di sfratto per morosita' quanto in quella ordinaria di risoluzione per inadempimento, rispondendo alla medesima finalita' di contemperamento dell'interesse del locatore a ricevere tempestivamente il corrispettivo con l'interesse del conduttore a non essere privato dell'abitazione, essendo inoltre la disciplina delle modalita' e dei termini del pagamento egualmente compatibile con l'articolazione di entrambi i procedimenti. Questa diversa interpretazione, superando i dubbi di legittimita' proposti dal giudice rimettente, deve essere preferita. - Cfr. S. n. 2/1992.
sentenza 3/1999massima n. 24407 Riguarda ancheart. 1453 Codice civile
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE, DECORSI VENTI GIORNI DALLA SCADENZA PREVISTA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI VALUTARE, SECONDO LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE, L'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE, E DEL LIMITE DELLA FUNZIONE SOCIALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato nella parte in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone, trascorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata la gravita' dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., giacche' il sistema non attribuisce una ingiustificata posizione di vantaggio al locatore, ma consente al conduttore (art. 55 della stessa legge n. 392 del 1978) di adempiere la propria obbligazione all'udienza di convalida o nel termine assegnato dal giudice anche quando in ragione del ritardo sia stata chiesta, con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione, e cio' in deroga all'art. 1453, terzo comma, cod. civ.. Ne' sussiste la denunciata disparita' di trattamento in relazione alle locazioni non abitative - alle quali non si applica la predeterminazione normativa della gravita' dell'inadempimento, pur essendo anche per esse possibile, secondo il rimettente, sanare la morosita' in giudizio - giacche', se pure si ritenga che la facolta' del conduttore di sanare la mora in giudizio non si riferisca esclusivamente alle locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, ai fini della verifica del rispetto del principio di eguaglianza la comparazione non puo' essere effettuata prendendo in considerazione solo uno degli elementi che differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da quelle delle locazioni ad uso diverso, tanto piu' che solo per queste ultime la valutazione della gravita' dell'inadempimento in base alla disciplina comune dei contratti puo' essere rimessa all'autonomia delle parti, con la possibilita' quindi di stabilire clausole risolutive espresse con termini piu' gravosi per il conduttore di quelli delineati dalla legge n. 392 del 1978. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civileart. 1456 Codice civileart. 5 Legge sull’equo canone
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - AFFITTUARIO CONVENUTO IN GIUDIZIO PER MOROSITA' - SANATORIA DELLA MOROSITA' CON IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI, RIVALUTATI CON GLI INTERESSI LEGALI - MANCATA PREVISIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER IPOTESI ANALOGA (ART. 55, DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392) - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E DI QUELLO DI DIFESA - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 (in relazione all'art. 55 l. 27 luglio 1978, n. 392), 24, commi 1 e 2, e 42, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - nella parte in cui consente al conduttore di sanare la morosita' mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi legali, senza prevedere altresi' il pagamento delle spese processuali - in quanto, con riferimento all'asserita violazione del principio di uguaglianza, la non simmetrica costruzione della disposizione impugnata e di quella assunta come 'tertium comparationis' (art. 55 l. n. 392 del 1978), lungi dal determinare la prospettata disparita' di trattamento, trova la sua giustificazione nella diversita' di 'ratio' sottesa ai due strumenti procedimentali, che costituiscono sistemi in se' compiuti, affatto autonomi e diretti a regolare materie non omogenee; ed in quanto, con riferimento alla denunciata lesione dei diritti di difesa e di azione - posto che la disposizione in esame si limita a ricollegare al pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi, la sanatoria della morosita' dedotta in giudizio; e che tale sanatoria, che riveste natura spiccatamente sostanziale, ha la sua incidenza sul processo solo in quanto esclude che possa essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 5 l. n. 203 del 1982, facendo venir meno la relativa 'causa petendi' - resta fermo ogni altro effetto di carattere processuale della domanda stessa, e in particolare la responsabilita' per le spese processuali sostenute dall'attore, il quale puo' comunque chiedere la condanna del convenuto ex art. 91 cod. proc. civ., instando affinche' venga emessa sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attraverso la quale e' dato al giudice di provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti. - S. n. 139/1984. red.: S. Di Palma
sentenza 79/1997massima n. 23166 Riguarda ancheart. 46 Contratti agrari
LOCAZIONE - LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - SFRATTO PER MOROSITA' - SANATORIA IN SEDE GIUDIZIALE - APPLICABILITA', SECONDO L'INTERPRETAZIONE ADOTTATA DAL GIUDICE RIMETTENTE IN BASE ALLA ATTUALE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PER I SOLI RAPPORTI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978, E NON, INVECE, PER QUELLI INIZIATI SUCCESSIVAMENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLA DENUNCIATA DISPARITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 che, riguardo alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, secondo la linea ora seguita dalla Cassazione e condivisa dal giudice rimettente, ammette la possibilita' per il conduttore di sanare in sede giudiziale la morosita' nel pagamento del canone, per i rapporti in corso all'entrata in vigore della legge, escludendola per quelli iniziati successivamente, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza. Le suddette categorie di rapporti locativi non sono infatti omogenee; nella disciplina transitoria il mutamento legislativo incide sulla posizione delle parti contrattualmente stabilita, modificando anche l'ammontare del canone, e puo' quindi giustificare la scelta del legislatore di consentire solo in questa fase la sanatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - Per l'applicabilita' della sanatoria ex art. 55 legge n. 392 del 1978 "a tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo canone" (affermata in relazione a questione, sollevata nei confronti dell'art. 74 stessa legge, dichiarata peraltro inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza): O. n. 6/1985; sulla non omogeneita' dei rapporti locativi gia' in corso o iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978: O. nn. 222/1987 e 251/1983.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - SFRATTO PER MOROSITA' - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI- SANATORIA DELLA MOROSITA' - INAPPLICABILITA' ALL'ORDINARIO GIUDIZIO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONDUTTORI MOROSI - ECLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che esclude la risoluzione del contratto di locazione a seguito del pagamento - in udienza o entro un termine di grazia - dei canoni scaduti e che, secondo la interpretazione della Corte di cassazione, e' applicabile solo nel procedimento di convalida di sfratto per morosita' dinanzi al pretore o al conciliatore e non anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod.civ., e' ispirato non a mero criterio di favore per il conduttore moroso, ma alla "ratio" della legge n. 392 del 1978 di conservare continuita' al rapporto di locazione, giustificandosene l'applicazione in una fase processuale caratterizzata dalla ristrettezza dei termini per la "vocatio in ius" e da una cognizione sommaria, dove alla mancata comparizione si ricollega automaticamente l'effetto risolutorio del rapporto. Per converso, non e' irragionevole la esclusione di questo strumento in un giudizio, quale e' quello ordinario di risoluzione per inadempimento assistito dalle garanzie di una cognizione piena e tendenzialmente improntato a tempi processuali piu' dilatati, non potendo compararsi in termini di "melior o deterior condicio" le diverse situazioni del conduttore convenuto in sede di procedimento speciale e del conduttore convenuto in giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
sentenza 2/1992massima n. 17743 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO - SFRATTO - SFRATTO PER MOROSITA' DEL CONDUTTORE - SANATORIA IN SEDE GIUDIZIALE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della locazione di immobili urbani): denunciato, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3 Cost., nella parte in cui "esclude che il termine per sanare la morosita' possa essere richiesto (oltreche' alla prima udienza) anche nell'ulteriore corso del procedimento e possa comunque essere concesso con la pronuncia che condanni il conduttore al rilascio". Difatti, contrariamente a quanto ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, la norma denunciata: a) non limita affatto la normale tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24, primo comma, Cost., in quanto, lungi dal rappresentare un ostacolo alla possibilita' per il conduttore di far valere le proprie ragioni, prevede al contrario un'ulteriore specifica agevolazione a suo favore, che si aggiunge, senza comprimerle o menomarle, alle facolta' che ordinariamente gli spettano, in quanto convenuto in giudizio; b) non puo' dirsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., posto che attribuisce obiettivo rilievo alla mora del conduttore, senza limitare l'esercizio del diritto di difesa e senza creare ingiustificate disparita' di trattamento, ed anzi, accorda una speciale protezione proprio ai soggetti meno abbienti, laddove stabilisce che, ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice puo' assegnare un termine per la sanatoria della mora "dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore".