Art. 40 — Oneri e vincoli non indennizzabili
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[1]Nessuna indennita' e' dovuta per i vincoli di zona e per le limitazioni e gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni.
[2]Non e' dovuta indennita' neppure per la servitu' di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitu'.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 2 giugno 1968
