Art. 40 — Oneri e vincoli non indennizzabili
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[1]Nessuna indennita' e' dovuta per i vincoli di zona e per le limitazioni e gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni.
[2]Non e' dovuta indennita' neppure per la servitu' di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitu'. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
7La Corte Costituzionale con sentenza 9-29 maggio 1968, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti del diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione".
Testo in vigore dal 2 giugno 1968 al 1 dicembre 1968
