Art. 7 — Contenuto del piano generale
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[1]Il piano regolatore generale di un Comune deve considerare la totalita' del territorio comunale.
[2]Esso deve indicare essenzialmente: 1°) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e, laddove occorra, navigabili, concepita per la sistemazione e lo sviluppo dell'abitato, in modo da soddisfare alle esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico decoro; 2°) la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione; 3°) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitu'; 4°) le aree da riservare a sede della casa comunale e della casa del Fascio, alla costruzione di scuole e di Chiese e ad opere ed impianti d'interesse pubblico in generale.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 2 giugno 1968
