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[1]Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

[2]La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

1

Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

Testo in vigore dal 14 dicembre 1995 al 6 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 286/2008

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2008

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»; e dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita», sono entrambe rilevanti per la decisione del giudizio a quo , in quanto solo la declaratoria di incostituzionalità di entrambe le norme censurate determinerebbe l'invocata applicazione alla fattispecie del più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 314, cpv., cod. pen. e la conseguente devoluzione della cognizione del reato alla giurisdizione del giudice ordinario.

    Art. 215 c.p. · Art. 3 Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 539/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 novembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello militare di Roma con l'ordinanza indicat…

    Art. 3 cost. · Art. 215 c.p. · Art. 219 c.p. · Art. 54 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/1976

    Altra decisione
    29 dicembre 1976

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta con riguardo all'art. 3 Cost. - dell'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sul reato di collusione con estranei da parte di militare della guardia di finanza, avendo la Corte, con ord. n. 269 del 1976 in pari data, già dichiarato manifestamente infondata detta questione; vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale riguardante la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni (contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27), concernente il monopolio di Stato sui tabacchi - sollevata in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost. -, essendo sopravvenuta la legge 10 dicembre 1975, n. 724, il cui art. 7 dispone che "ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni" relative alle violazioni doganali, le quali si estendono, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa. Cfr.: ord. n. 61 del 1976; sent. n. 70 del 1976.

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 3 cost. · Art. 3 Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1941 al 14 dicembre 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-12-09;1383~art3 · fonte del testo