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[1]Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
[2]La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
[3]Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale. 13
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".
Testo in vigore dal 24 luglio 2008 al 30 dicembre 2022
