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L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 - Indennita' di fine rapporto. - Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. La imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza. Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al secondo comma la imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF". Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovra' essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 settembre 1985 al 17 luglio 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 231/1991

    Ha colpito questo articolo
    30 maggio 1991

    Le indennità di buonuscita, per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, non possono essere considerate reddito ed in conseguenza non possono essere assoggettate ne' all'I.R.PE.F. ne' all'imposta di ricchezza mobile o complementare, si' che il legislatore, nel disciplinarne il regime tributario, è tenuto ad osservare il principio secondo il quale per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto deve provvedersi ad una detrazione che tenga conto di ciò: Poiché anche le indennità di buonuscita erogate dall'O.P.A.F.S. sono in parte formate dai contributi degli aventi diritto, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 53 Cost., degli artt. 2 e 4 primo e quarto comma, legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera pevidenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collegamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 marzo 1980, n. 75. - V., SS. nn. 178/1986 e 400/1987.

    Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 4 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 36 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

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  • Sentenza n. 178/1986

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1986

    La capacità contributiva deve essere intesa come idoneità soggettiva all'obbligazione tributaria, mentre gli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, non colpiscono effettive manifestazioni di essa, per la parte in cui assoggettano ad imposizione somme affluite al Fondo gestito dall'E.N.P.A.S., in base a contribuzioni, gravanti sul dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato. Infatti, per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione, è illogico ritenere che la indennità di buonuscita si profili come reddito, cosicché la tassazione di essa lede il principio di capacità contributiva, tenuto anche conto che l'art. 53, primo comma, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 53, primo comma, Cost. - gli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita, corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S..

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

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  • Ordinanza n. 289/2004

    Questione infondata
    28 luglio 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, poiché essa è stata sollevata relativamente ad una norma di legge non più in vigore al momento in cui è stata pagata l’imposta, vigendo, in materia tributaria, il principio secondo cui si applica la norma in vigore nel momento in cui l’imposta deve essere versata.

    Art. 3 cost. · Art. 2120 c.c. · Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 17 t.u.i.r.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-09-26;482~art2 · fonte su Normattiva