Art. 56 — Detenzione domiciliare sostitutiva
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La liberta' controllata comporta in ogni caso:
- 1)il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
- 2)l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- 3)il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 4)la sospensione della patente di guida;
- 5)il ritiro del passaporto, nonche' la sospensione della validita', ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- 6)l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64. Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza puo' disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale. (( Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma puo' essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.))
Testo in vigore dal 28 febbraio 2006 al 30 dicembre 2022
