Art. 59 — Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva
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La pena detentiva non puo' essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se e' stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita:
- a)nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di due volte per reati della stessa indole;
- b)nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semiliberta';
- c)nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
22La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in G.U. 1a s.s. 25/2/1998, n.8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni."
Testo in vigore dal 26 febbraio 1998 al 29 giugno 2003
