Modifiche al sistema penale

Art. 59 — Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva

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La pena detentiva non puo' essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a ((tre anni)) di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se e' stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita:

  • a)nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di due volte per reati della stessa indole;
  • b)nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semiliberta';
  • c)nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.22
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

22

La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in G.U. 1a s.s. 25/2/1998, n.8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni."

Testo in vigore dal 29 giugno 2003 al 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 16/1998

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, 31 Cost., l'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante: <<Modifiche al sistema penale>>), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni, in quanto - premesso che non appare osservante del principio della protezione della gioventù un regime che collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore facendo operare in sede di cognizione il rigido automatismo che è insito nella previsione della norma denunciata, la quale preclude ogni valutazione del caso concreto, tanto da impedire la realizzazione della specifica funzione rieducativa perseguita dalle sanzioni sostitutive, desumibile anche dalle condizioni e dagli scopi che ne consentono l'accesso - l'assoluta parificazione tra adulti e minori rischia di <<confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità di trattamento>>, che devono caratterizzare la disciplina minorile. - Cfr. S. n. 107/1997 e, da ultimo, S. n. 403/1997. red. G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 139/2025

    Questione infondata
    29 luglio 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. dalla GUP del Tribunale di Firenze e dalla Corte d’appello di Firenze, seconda sez. penale, dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2022, che stabilisce una preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-bis ordin. penit). La disposizione censurata – che pure prevede un'eccezione nell’ipotesi in cui si tratti di imputato nei cui confronti sia stata riconosciuta la circostanza attenuante in caso di collaborazione processuale rispetto a una serie di delitti contro la p.a. (art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.), ipotesi tuttavia senza significato pratico, in seguito all’estromissione di tali delitti dal catalogo dei reati c.d. reati “ostativi” – innanzitutto non viola il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 17, lett. c), della legge n. 134 del 2021. Il legislatore delegato ha infatti operato una scelta compatibile con la indicazione della legge delega di assicurare il coordinamento della disciplina delle riformate pene sostitutive con le preclusioni stabilite dall’ordinamento penitenziario; né viola la legge delega la preclusione assoluta per gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., dal momento che l’esigenza di coordinamento tra le due discipline (pene sostitutive e ordinamento penitenziario) nasceva proprio dalla decisione – prefigurata dalla legge delega, e attuata dal legislatore delegato – di allargare incisivamente la platea dei possibili destinatari della sostituzione; e né, infine, può ritenersi eccedente i margini di discrezionalità conferiti dalla delega configurare tale preclusione come assoluta, a fronte della relatività della presunzione di pericolosità stabilita nell’ordinamento penitenziario, ove la presunzione può essere superata solo all’esito di accertamenti di regola compiuti una volta che l’esecuzione della pena abbia avuto inizio. Non è neppure irragionevole, in generale, il richiamo “in blocco” di tutti reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., perché il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l’esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosità del condannato, salva la verifica di una sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalità rispetto a singole ipotesi criminose. Infine la disposizione censurata non viola l’art. 27, terzo comma, Cost.: sebbene siano comprensibili le preoccupazioni dei rimettenti con riguardo alla sorte di giovani imputati di condotte pur gravemente offensive dei diritti delle vittime, ma che si trovano attualmente in stato di libertà proprio perché ritenuti non (più) pericolosi, tuttavia la rieducazione non può essere considerata, per vincolo costituzionale, come l’unica finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati –, a condizione di non sacrificare la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 76 cost. · Art. 628 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 183/2000

    Questione inammissibile
    9 giugno 2000

    È inammissibile - rientrando esclusivamente nella sfera di discrezionalità del legislatore interventi volti a modificare in peggio la posizione del destinatario della legge penale o comunque diretti a superare le contraddizioni derivanti dalla formulazione della norma sottoposta a censura di costituzionalità - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordina la concessione del beneficio della sostituzione della pena detentiva alla condizione che siano trascorsi dieci anni tra il fatto e la sentenza con cui viene inflitta la pena da sostituire. La questione, infatti, trova il suo fondamento nell'anomalia dell'inciso contenuto nell'alinea del secondo comma dell'art. 59 impugnato che, prescrivendo che le condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena detentiva producono il loro effetto solo quando tale pena sia stata "comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio", pone un "problema esegetico pressoché insolubile". L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 59 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art59 · fonte su Normattiva