Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/1994

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 1994

    Per le medesime ragioni esposte nella sentenza n. 388 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di analoga norma riferita alla cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente della Regione, solo in conseguenza di dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa, va dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale vale infatti il diritto alla conservazione del posto di lavoro sancito dall'art. 51, terzo comma, Cost. in favore di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, senza che su tale argomento possano incidere diversa natura e il diverso rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle regioni. Nell'attuale visione delle comunità locali (comuni, province e regioni) radicalmente rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della rappresentanza generale delle popolazioni, di fronte alla quale appare superata la concezione degli enti locali quale mere articolazioni amministrative di uno Stato fortemente unitario ed anzi autoritario e accentrarore, è da escludere che la previsione 'de qua' trovi giustificazione, rispetto alla diversa disciplina prevista per gli altri dipendenti pubblici, nella particolare posizione del dipendente delle Provincie, che gli consentirebbe, in quanto incardinato in una struttura a base territoriale relativamente circoscritta, di avere diverse e maggiori possibilità di condizionamento del voto. - V. S. n. 388/1991 (già citata nel testo) e 97/1991. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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  • Sentenza n. 388/1991

    Ha colpito questo articolo
    17 ottobre 1991

    La disciplina delle cause di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale (del tutto analoga a quella - che peraltro esula dal giudizio a quo - relativa alla ineleggibilità a consigliere provinciale o comunale dei dipendenti di province e comuni) laddove si dispone, a differenza di quanto previsto per tutte le altre categorie di pubblici dipendenti, che la causa di ineleggibilità cessi solo con le dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura, viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione, sia per l'irragionevolezza del maggior rigore adottato nei confronti del dipendente regionale, che non trova giustificazione alcuna giacché non può certamente configurarsi una diversa e maggiore possibilità di condizionamento del voto nella semplice sussistenza del rapporto di impiego con la regione, per giunta a qualsiasi livello di importanza e responsabilità, sia per il contrasto radicale tra la previsione delle dimissioni dall'impiego e il principio costituzionale secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto alla conservazione del posto di lavoro: ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. - Sul diritto alla conservazione del posto di lavoro della persona chiamata a funzioni pubbliche elettive v. in particolare S. n. 6/1960.

    Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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  • Sentenza n. 56/2017

    Questione infondata
    10 marzo 2017

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, è inammissibile - per tardività - la costituzione della parte appellante nel giudizio a quo, effettuata con atto depositato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella G.U. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termine per la costituzione delle parti nel giudizio incidentale, fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 219 del 2016, n. 187 del 2016, n. 236 del 2015, n. 27 del 2015, n. 364 del 2010, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008 ).

    Art. 51 cost. · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art2 · fonte su Normattiva