Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
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Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Per le medesime ragioni esposte nella sentenza n. 388 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di analoga norma riferita alla cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente della Regione, solo in conseguenza di dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa, va dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale vale infatti il diritto alla conservazione del posto di lavoro sancito dall'art. 51, terzo comma, Cost. in favore di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, senza che su tale argomento possano incidere diversa natura e il diverso rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle regioni. Nell'attuale visione delle comunità locali (comuni, province e regioni) radicalmente rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della rappresentanza generale delle popolazioni, di fronte alla quale appare superata la concezione degli enti locali quale mere articolazioni amministrative di uno Stato fortemente unitario ed anzi autoritario e accentrarore, è da escludere che la previsione 'de qua' trovi giustificazione, rispetto alla diversa disciplina prevista per gli altri dipendenti pubblici, nella particolare posizione del dipendente delle Provincie, che gli consentirebbe, in quanto incardinato in una struttura a base territoriale relativamente circoscritta, di avere diverse e maggiori possibilità di condizionamento del voto. - V. S. n. 388/1991 (già citata nel testo) e 97/1991. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
La disciplina delle cause di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale (del tutto analoga a quella - che peraltro esula dal giudizio a quo - relativa alla ineleggibilità a consigliere provinciale o comunale dei dipendenti di province e comuni) laddove si dispone, a differenza di quanto previsto per tutte le altre categorie di pubblici dipendenti, che la causa di ineleggibilità cessi solo con le dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura, viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione, sia per l'irragionevolezza del maggior rigore adottato nei confronti del dipendente regionale, che non trova giustificazione alcuna giacché non può certamente configurarsi una diversa e maggiore possibilità di condizionamento del voto nella semplice sussistenza del rapporto di impiego con la regione, per giunta a qualsiasi livello di importanza e responsabilità, sia per il contrasto radicale tra la previsione delle dimissioni dall'impiego e il principio costituzionale secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto alla conservazione del posto di lavoro: ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. - Sul diritto alla conservazione del posto di lavoro della persona chiamata a funzioni pubbliche elettive v. in particolare S. n. 6/1960.
Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, è inammissibile - per tardività - la costituzione della parte appellante nel giudizio a quo, effettuata con atto depositato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella G.U. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termine per la costituzione delle parti nel giudizio incidentale, fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 219 del 2016, n. 187 del 2016, n. 236 del 2015, n. 27 del 2015, n. 364 del 2010, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008 ).
Art. 51 cost. · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost. - dell'art. 2, primo comma, numero 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) - nella parte in cui, secondo l'interpretazione del rimettente, non escluderebbe l'eleggibilità dei dipendenti comunali ai consigli di circoscrizione del medesimo Comune, mentre ne sancirebbe l'ineleggibilità al solo consiglio comunale -, in quanto, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, <<non sussistono ostacoli alla interpretazione della disposizione impugnata nel senso che è estesa ai consigli circoscrizionali la causa di ineleggibilità sancita per i dipendenti del Comune>>. Invero, la norma che, elencando le cause di ineleggibilità <<a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale>>, sancisce l'ineleggibilità dei <<dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli>>, dal punto di vista strettamente letterale consente una lettura che includa, fra i <<rispettivi consigli>> cui essa ha riguardo, i consigli circoscrizionali, come assemblee appartenenti al Comune del quale l'interessato sia dipendente; pertanto, se anche i consigli di circoscrizione si collocano nell'ambito del Comune, sia pure distinti dal consiglio comunale per sfera territoriale di rappresentatività e per competenze, se ne può desumere che l'ineleggibilità <<rispettiva>> dei dipendenti del Comune, sancita dalla disposizione impugnata, riguardi tutti i consigli elettivi esistenti nell'ambito dello stesso Comune e, dunque, sia il consiglio comunale che quelli circoscrizionali. Una lettura più restrittiva, come quella proposta dal giudice 'a quò, potrebbe giustificarsi solo in chiave logico-sistematica, muovendo da una ricostruzione del sistema normativo che configurasse le circoscrizioni come entità distinte rispetto al Comune, e non soltanto i consigli circoscrizionali come assemblee diverse dal consiglio comunale; ma lo stesso rimettente non solo non propone siffatta configurazione, bensì, al contrario, fonda le censure di illegittimità costituzionale proprio sull'appartenenza delle circoscrizioni al Comune, la quale comporterebbe che i dipendenti comunali si troverebbero, se eletti in uno qualsiasi dei consigli di circoscrizione dello stesso Comune, in posizione di possibile conflitto di interessi.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Questione già dichiarata non fondata. - v. sent. n. 280/1992.
Art. 51 cost. · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Alla luce di quanto già affermato dalla Corte, le cause di ineleggibilità, siccome eccezione al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, devono essere tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare quanto più possibile situazioni di persistente incertezza, frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini: al riguardo, è necessario e sufficiente che la norma, espressa in termini sufficientemente precisi e di contenuto delimitato in modo soddisfacente per evitare erronee applicazioni, abbia i caratteri dell'astrattezza e della generalità, i quali costituiscono la garanzia dell'uguaglianza e dell'imparzialità, e che, sulla base della norma astratta, in attuazione ed entro i limiti della stessa, vi siano norme concrete per regolamentare i singoli casi. Ne discende che l'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - che prevede l'ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale o comunale degli amministratori e dei dipendenti con funzione di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune - appare non censurabile, sotto il profilo di un'asserita imprecisione ed indeterminatezza della formulazione, e di una conseguente insufficiente tutela del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.), in quanto, a seguito dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il termine "ente dipendente" contenuto nella suddetta disposizione è stato sufficientemente precisato ed ha pertanto un contenuto sicuramente delimitato, mentre spetta all'interprete il compito di dare ad esso, se necessario, con l'utilizzazione dei comuni canoni ermeneutici e secondo i principi costituzionali, un contorno più preciso e maggiormente aderente alla varietà dei casi che possono essere portati alla sua attenzione. (Non fondatezza della questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento all'art. 51 Cost.). - S. nn. 166/1972 e 129/1975.
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Agli amministratori delle aziende municipalizzate che, in quanto tali, si trovano in situazione di ineleggibilità (nella specie: a consigliere comunale) e che abbiano presentato le dimissioni per rimuoverla, sono applicabili, data la loro configurazione di "legge di carattere eccezionale a tutela del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito", le disposizioni di cui all'art. 2, secondo e quinto comma, legge n. 154/1981, che fanno decorrere gli effetti delle dimissioni stesse dopo che la pubblica amministrazione abbia adottato i provvedimenti di sua competenza o, in difetto, dal quinto giorno successivo alla presentazione della relativa domanda di dimissioni e non l'art. 18 del d.P.R. n. 102 del 1986, che prevede la permanenza in carica dei predetti fino all'insediamento dei successori.
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La ineleggibilità a consigliere comunale di colui che occupi la carica di consigliere comunale in altro comune, trova fondamento e giustificazione nel principio introdotto con l'art. 20, nono comma, d. leg. luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, agli albori della rinascita democratica nel nostro Paese, secondo il quale un soggetto non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali in quanto i doveri e le responsabilità che lo legano alla comunità prescelta non gli consentono di partecipare agli organi rappresentativi degli interessi analoghi di altra comunità dello stesso tipo con l'assunzione di altrettanti doveri e responsabilità verso di essa. Non può dunque sostenersi - come nel caso - che la norma impugnata sia viziata da discrasia e irrazionalità rispetto al sistema, con riferimento ad ipotesi in cui la prevista ineleggibilità ha un diverso fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, n. 12, legge 23 aprile 1981 n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost.).
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Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale), sollevata, in riferimento all'art. 3 de…
Art. 3 cost. · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
La circostanza che l'ordinanza di rimessione manchi di svolgere una motivazione specifica in punto di rilevanza non rende inammissibile la questione prospettata, quando la rilevanza emerga 'ictu oculì in quanto i termini della controversia del giudizio 'a quò sono interamente assorbiti nei contenuti della norma denunciata (nella specie l'ordinanza è stata adottata nell'ambito di una controversia elettorale promossa per l'affermazione dell'ineleggibilità di un candidato in quanto titolare di farmacia convenzionata e sostituito da un congiunto nella conduzione della farmacia). (punto 2 diritto).
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), sollevata, con riferimento all'art.…
Art. 3 cost. · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 8 della l. 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata dal Tribunale di Lecce con ordinanza 16 novem…
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Alla stregua della ratio posta a base dell'art. 2, comma primo, n. 8 della L. 23 aprile 1981, n. 154 - consistente nel vietare che un candidato possa, grazie alla posizione occupata in una struttura pubblica, influire sulla libera espressione del voto - non e` giustificato e comporta disparita` di trattamento fra i dipendenti delle unita` sanitarie che l'ineleggibilita` a consigliere comunale venga prevista per i dipendenti di UU.SS.LL. monocomunali (comprensive di un solo Comune) e di UU.SS.LL. subcomunali (comprensive di parte di un unico Comune) ed esclusa invece per i dipendenti di UU.SS.LL. pluricomunali (comprensive di piu` Comuni). Sussiste infatti l'affinita` - beninteso, in subiecta materia - fra unita` sanitaria pluricomunale e monocomunale ed inoltre la coincidenza fra tutti gli elettori ed una parte degli assistiti non e` dissimile da quella fra tutti gli elettori e tutti gli assistiti. È pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., il predetto art. 2, comma primo, n. 8, L. n.154 del 1981, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita` dei dipendenti, dell'unita` sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unita` sanitaria da cui dipendono.
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La lacunosita` e l'indeterminatezza della prospettazione e, in punto di rilevanza, l'assenza di necessari riferimenti alla vicenda elettorale su cui verte il giudizio a quo, rendono inammissibile la sollevata questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. e relativa all'art. 2, commi secondo e quinto, L. 23 aprile 1981 n. 154,nella parte in cui si dispone che, al fine dell'eliminazione della causa di ineleggibilita` prevista dal primo comma, n. 6, dello stesso articolo, le dimissioni del giudice conciliatore hanno efficacia dalla data in cui la P.A. le abbia accettate - ovvero, in difetto di accettazione, dal quinto giorno successivo alla presentazione - anziche` immediatamente).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art2 · fonte su Normattiva