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Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 19 dicembre 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 498/1987

    Questione infondata
    10 dicembre 1987

    Alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, la classificazione di un'arma va operata non in astratto, ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo, sicche` spetta al giudice penale la possibilità di sindacare la natura dell'arma da guerra.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110 il quale, nel definire armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialita` di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico, impedisce al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta potenzialita` di offesa dell'arma, qualora la medesima risulti gia` in dotazione di truppe nazionali od estere).

    Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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