Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Art. 10 — Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra Collezione di armi comuni da sparo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 2011 al 14 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.16 E' punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.16 Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

16

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) che al presente articolo: "1) al comma 3, le parole: "da 206 euro a 2065 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"; 2) al comma 4, le parole: "fino a 103 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.000 euro"; 3) al comma 10, le parole: "da euro 206 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.500 euro a 10.000 euro"".

Testo in vigore dal 1 luglio 2011 al 14 settembre 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/2004

    Questione infondata
    28 maggio 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032 l’inosservanza dei divieti e degli obblighi stabiliti dal sesto, ottavo e nono comma del medesimo articolo in materia di collezione di armi. Invero, se da un lato il significativo divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena prevista dalla norma impugnata rende il trattamento punitivo ampiamente flessibile, in rapporto all’esigenza di adeguamento al differente disvalore delle singole infrazioni che rientrano nel campo di applicazione della norma stessa, dall'altro lato, poi, non appare manifestamente irragionevole la scelta legislativa di punire in modo più severo il reato di detenzione di munizioni relative alle armi da collezione, rispetto all’ipotesi generale della detenzione abusiva di munizioni, di cui all’art. 697 cod. pen., nonché a quella della detenzione di munizioni da guerra (art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), allorché ricorra la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui all’art. 5 della medesima legge n. 895 del 1967, posto che la condotta di chi detiene munizioni avendo la contestuale disponibilità di una pluralità di armi – che è autorizzato a detenere ma non ad usare – crea una situazione di maggior pericolo ed allarme sociale rispetto a quella ingenerata da chi detiene illecitamente soltanto delle munizioni. – Sulla discrezionalità legislativa, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, in materia di configurazione delle singole ipotesi criminose e di determinazione della pena per ciascuna di esse, v., tra le tante, le richiamate ordinanze n. 177/2003, n. 110/2002 e n. 144/2001. – Sull'ammissibilità della scelta legislativa di includere in una medesima previsione punitiva una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, restando in tal caso affidato al giudice il compito di far emergere la differenza tra le varie ipotesi criminose, tramite la graduazione della pena da irrogare in concreto nell’ambito della cornice edittale, v. le richiamate sentenza n. 285/1991 e ordinanza n. 145/1998. – Sul fatto che la detenzione di armi per finalità di collezione si caratterizza per il divieto di uso delle armi stesse da parte del detentore v. la richiamata sentenza n. 68/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 697 c.p. · Art. 10 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/1997

    Questione infondata
    21 marzo 1997

    Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte già affermato che il diverso regime della detenzione delle armi comuni da sparo e di quelle sportive a fini di collezione, soggetta a limitazioni, e delle armi da caccia, esente da qualsiasi limite, trova giustificazione nell'esigenza di consentire ai cacciatori di cacciare diversi tipi di selvaggina. La questione è altresì manifestamente infondata in relazione alla dedotta violazione dell'art. 42 Cost., derivante, a parere del giudice rimettente, dal divieto di detenere il munizionamento delle armi in collezione, sancito dalla norma censurata, in quanto l'esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà trova un ragionevole limite nella prioritaria esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva nonché nella particolarità della collezione di armi, che non postula la detenzione anche del munizionamento e l'effettiva possibilità di uso delle stesse. - O. n. 537/1988. - Cfr., pure, O. n. 368/1996, nella quale si afferma che la detenzione di armi comuni da sparo e di armi sportive, in ragione della loro destinazione, ben può subire limitazioni per esigenze di tutela della sicurezza collettiva, senza che le possibilità di difesa o di esercizio dell'attività sportiva, cui la detenzione di tale tipo di armi è preordinata, ne risultino precluse o irragionevolmente compresse. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 697 c.p. · Art. 10 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 537/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    Il diverso regime al quale e'assoggettata la detenzione di armi da caccia e il relativo munizionamento, rispetto a quello delle armi comuni da sparo ( e delle munizioni di queste ultime), trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di consentire ai cacciatori di poter cacciare diversi tipi di selvaggina. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art.3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt.10, sesto comma e 26, L. 18 aprile 1975, n.110).

    Art. 3 cost. · Art. 10 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 26 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art10 · fonte su Normattiva