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Sono considerate clandestine:

  • 1)le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
  • 2)le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11. E' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. 3a Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11. Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865

3a

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia [...] per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' per il reato di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorche' il fatto, per la sua qualita' e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986".

Testo in vigore dal 16 dicembre 1986 al 12 aprile 1990

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 542/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    Sono manifestamente infondate, in quanto già decise nel senso dell'infondatezza con precedenti sentenze, dalle quali non si rinvengono motivi per discostarsi, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nella parte in cui non distingue la detenzione illegale di armi comuni da sparo, rispetto alla detenzione di armi comuni da sparo denunciate, sia pure in luogo diverso da quello nel quale sono state poi trasportate; dell'art.23 della legge 18 aprile 1975, n.110, nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art.5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. - cfr. S. n. 166/1982, 382/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 23 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 454/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    La finalita'di garantire l'interesse generale a che tutte le armi esistenti nello Stato siano - mediante la catalogazione o l'immatricolazione - più agevolamente controllabili da parte dell'autorità di polizia nonché di impedire la detenzione di armi altamente insidiose, perché più agevoli da portare o nascondere, rende non irrazionale che in una sola previsione normativa siano state unificate condotte criminose diverse. Ciò tanto più in quanto, nel caso, è pur sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo, tenendo conto della qualità e quantità dell'oggettiva antigiuridicità delle previste fattispecie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 23, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110 denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui considera espressamente clandestine sia le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sia le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 e, nell'ambito delle ipotesi di cui al n. 2, non distingue il caso di chi cancelli dolosamente il numero di matricola già impresso da quello di colui che per ignoranza della legge, sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma, non abbia provveduto nel termine prescritto,a far imprimere un numero di matricola). - cfr. S.n. 171/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 132 c.p. · Art. 133 c.p. · Art. 23 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 382/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    La pena comminata, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, per il reato di detenzione di arma clandestina non è superiore a quella prevista per la più grave fattispecie di detenzione abusiva di arma immatricolata, in quanto non rileva al raffronto fra le due pene la possibilità, prevista per l'ipotesi più grave, di concedere l'attenuante del fatto di lieve entità (di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895); d'altronde tale circostanza - secondo giurisprudenza consolidata - è estensibile, per via interpretativa, anche all'ipotesi più lieve. Per giudicare della violazione dell'art. 3 Cost., non può farsi riferimento all'identità del minimo della pena fra le due ipotesi in comparazione, se l'una pena, considerata nella sua intera espansione, si estende fino a livelli notevolmente superiori a quelli dell'altra. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 23, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110). - Cfr. S. n. 199/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 23 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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