Art. 23 — Armi clandestine
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Sono considerate clandestine:
- 1)le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
- 2)le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11. E' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. 3a4a Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11. Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865
3aIl D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia [...] per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' per il reato di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorche' il fatto, per la sua qualita' e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986".
D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
4aIl D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".
Testo in vigore dal 12 aprile 1990 al 13 luglio 1991
