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Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, e' autorizzata ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonche' le norme sulla riscossione eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella presente legge ed apportando oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:
- 1)adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi;
- 2)perfezionamento delle norme concernenti l'attivita' dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 2 febbraio 1956
