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Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, e' autorizzata ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonche' le norme sulla riscossione eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella presente legge ed apportando oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:
- 1)adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi;
- 2)perfezionamento delle norme concernenti l'attivita' dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 luglio 1957, n. 654
2La L. 30 luglio 1957, n. 654 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958".
Testo in vigore dal 8 agosto 1957 al 1 gennaio 1960
