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Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, e' autorizzata ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonche' le norme sulla riscossione eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella presente legge ed apportando oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:

  • 1)adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi;
  • 2)perfezionamento delle norme concernenti l'attivita' dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 luglio 1957, n. 654

2

La L. 30 luglio 1957, n. 654 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958".

Testo in vigore dal 8 agosto 1957 al 1 gennaio 1960

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 102/1962

    Questione infondata
    22 novembre 1962

    La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilità delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, già contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimità costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.

    Art. 76 cost. · Art. 23 cost. · Art. 70 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1956 al 8 agosto 1957. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, e' tolto: autorizzato aggiunto: autorizzata ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 luglio 1957, n. 654

    La L. 30 luglio 1957, n. 654 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art63 · fonte del testo