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Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonche' a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento. L'applicazione della presente legge ai dipendenti gia' cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995, per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1 gennaio 1990-31 dicembre 1992; ed entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 novembre 1994.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1994 al 1 gennaio 1995
