Art. 3
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Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174. I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Provincia dove essi intendono operare. L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:
- 1)a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- 2)a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- 3)a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi. L'iscrizione deve essere revocata:
- 1)a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;
- 2)a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita';
- 3)a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.
Testo in vigore dal 11 aprile 1959 al 9 maggio 1998
