Art. 24-bis — Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte
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Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello. Il sorteggio e' effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non piu' del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servzio sul territorio nazionale. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attivita'. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti. Le modalita' delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresi' alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:
- a)alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;
- b)all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalita' indicate nell'articolo 24- ter;
- c)agli altri adempimenti di sua competenza.
Testo in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002
