Art. 24 — Elettorato attivo e passivo
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Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, e' stata inflitta una sanzione piu' grave dell'ammonimento. Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non e' stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 30 marzo 2002
