Art. 24-ter — Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali
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I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimita' votano presso la Corte di cassazione. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma. 4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione
Testo in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002
