Art. 28 — Contestazioni
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L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni, sorte durante le operazioni di voto. L'ufficio competente allo scrutinio provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 30 marzo 2002
