Art. 12 — Facoltà di riscatto di servizi
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Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere a) e b) del precedente articolo 4, nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. Non e' ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni.
Testo in vigore dal 18 marzo 1968 al 13 febbraio 1992
