Art. 12 — Facoltà di riscatto di servizi
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Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere a) e b) del precedente articolo 4, nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. Non e' ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza del 22 gennaio-3 febbraio 1992 n. 26 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennita' premio di servizio."
Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 29 luglio 1993
