Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, l. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), "nella parte in cui, [nel caso di ricorso avverso la liquidazione del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali espletate a richiesta dell'autorità giudiziaria] non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata", in quanto - posto che l'art. 29 l. n. 794 del 1942 sancisce che "il presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio" e che "il decreto è notificato a cura dell'interessato"; che tale schema procedurale non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza; che la mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del ricorso alla controparte si spiega in quanto trova applicazione il generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ.; e che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, l. n. 319 del 1980 è atto impugnatorio della liquidazione, già operata dal giudice o dal p.m. che ha nominato il perito avente diritto al compenso, che costituisce espressione di un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni "dall'avvenuta comunicazione" (del decreto di liquidazione) - la possibile interpretazione "adeguatrice" della disposizione impugnata induce ad escludere che l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 cit. comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dall'impugnazione già tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. n. 319 del 1980, tenuto conto che il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che è necessaria quando viene in considerazione l'osservanza di un termine per l'esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio. - S. nn. 125/1972, 22/1973, 238/1976, 15/1977, 303/1985, 120/1986, 156/1986, 358/1996. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile