Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1-ter e 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), denunciati, sotto molteplici profili, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13 e 27 Cost., in quanto, nei casi di opere (nella specie: costruzione di una veranda in legno) realizzate senza la prescritta autorizzazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sono previste sanzioni penali anche quando l'autorizzazione (nella specie del Sindaco) sia stata successivamente accordata. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale - nel dichiarare prive di fondamento analoghe questioni - riguardo alla compatibilità delle norme impugnate con il principio di legalità, in relazione ai diversi motivi (pretesa indeterminatezza delle fattispecie e delle sanzioni, accentuata severità del trattamento, non richiesto accertamento della offensività del reato) per cui se ne era assunta la violazione; ai criteri di integralità e globalità a cui nell'attuale legislazione in materia - a differenza di quella precedente - è improntata la tutela del paesaggio, ed ai rapporti tra questa e la tutela ambientale, va particolarmente sottolineato che è certo ammissibile sul piano costituzionale, - allorché il bene tutelato (e nella specie tutelato dal principio fondamentale sancito dall'art. 9 Cost.) per il suo valore, come apprezzato dal legislatore, esiga protezione anche da potenziali interventi di manomissione, e quindi, secondo un principio desumibile dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, in relazione all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione n. 431, il legislatore ritenga imprescindibile la verifica preventiva della conciliabilità dell'attività privata con l'interesse pubblico tutelato - che l'autorizzazione, se intervenuta dopo l'inizio - dell'attività soggetta al necessario previo controllo paesaggistico, non sia sufficiente a rimuoverne in via generale l'antigiuridicità. A meno che, beninteso, non si inserisca, tra le norme applicabili, una espressa previsione di sanatoria, come quella (assoggettata a precise prefigurate condizioni) contenuta nell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che però riguarda esclusivamente la materia urbanistica. - Cfr. S. nn. 247/1997, 67/1992, 151/1986, 122/1993, 269/1993, 318/1996 e 46/1995, e O. nn. 68/1998 e 431/1991. red.: S. Pomodoro
Art. 110 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 9 cost. · Art. 3 cost.