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[1]I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle localita' non possono distruggerlo ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che e' protetto dalla presente legge.

[2]Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

[3]E' fatto obbligo al Regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/1998

    Questione infondata
    8 maggio 1998

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1-ter e 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), denunciati, sotto molteplici profili, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13 e 27 Cost., in quanto, nei casi di opere (nella specie: costruzione di una veranda in legno) realizzate senza la prescritta autorizzazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sono previste sanzioni penali anche quando l'autorizzazione (nella specie del Sindaco) sia stata successivamente accordata. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale - nel dichiarare prive di fondamento analoghe questioni - riguardo alla compatibilità delle norme impugnate con il principio di legalità, in relazione ai diversi motivi (pretesa indeterminatezza delle fattispecie e delle sanzioni, accentuata severità del trattamento, non richiesto accertamento della offensività del reato) per cui se ne era assunta la violazione; ai criteri di integralità e globalità a cui nell'attuale legislazione in materia - a differenza di quella precedente - è improntata la tutela del paesaggio, ed ai rapporti tra questa e la tutela ambientale, va particolarmente sottolineato che è certo ammissibile sul piano costituzionale, - allorché il bene tutelato (e nella specie tutelato dal principio fondamentale sancito dall'art. 9 Cost.) per il suo valore, come apprezzato dal legislatore, esiga protezione anche da potenziali interventi di manomissione, e quindi, secondo un principio desumibile dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, in relazione all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione n. 431, il legislatore ritenga imprescindibile la verifica preventiva della conciliabilità dell'attività privata con l'interesse pubblico tutelato - che l'autorizzazione, se intervenuta dopo l'inizio - dell'attività soggetta al necessario previo controllo paesaggistico, non sia sufficiente a rimuoverne in via generale l'antigiuridicità. A meno che, beninteso, non si inserisca, tra le norme applicabili, una espressa previsione di sanatoria, come quella (assoggettata a precise prefigurate condizioni) contenuta nell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che però riguarda esclusivamente la materia urbanistica. - Cfr. S. nn. 247/1997, 67/1992, 151/1986, 122/1993, 269/1993, 318/1996 e 46/1995, e O. nn. 68/1998 e 431/1991. red.: S. Pomodoro

    Art. 110 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 9 cost. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 262/1997

    Questione infondata
    23 luglio 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) - <<nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita su immobili ricompresi nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto ai sensi dell'art. 2 della medesima legge senza la previsione di un termine per la conclusione del procedimento di imposizione del vincolo definitivo (approvazione dell'elenco da parte del Ministro, ora Regione competente) e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà e del diritto di costruire>> -, in quanto il legislatore ha previsto un sistema (v., in particolare, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi"; e, per quanto riguarda la Regione Veneto, la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, Capo IV), con il quale ha inteso dare applicazione generale a regole, in buona parte enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e tempestività dell'azione amministrativa, quali valori essenziali di un ordinamento democratico. red.: G. Leo

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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