Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 15 — Limiti di applicazione della legge e disposizioni generali

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Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato, o a questo appartenenti; ed alle navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade. Alle draghe non autopropellenti, bacini galleggianti e pontoni di sollevamento sono soltanto applicabili le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4, 11, 12, 13. Alle navi da diporto sono applicabili le provvidenze di cui ai titoli I e II. Per la costruzione e per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni di navi mercantili estere in Italia, si applicano le provvidenze contenute nei titoli I e II. Alle navi mercantili estere destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade, ai galleggianti e alle navi da guerra estere, sono applicabili le provvidenze di cui al titolo I, qualora siano costruite, riparate, modificate o trasformate in Italia.

Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 3 febbraio 1962

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