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A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta. necessaria nella seguente misura:

  • 1)del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
  • 2)del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
  • 3)del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti;
  • 4)del 3 per cento ai comuni con piu' di 30.000 e fino a 150.000 abitanti. Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri gia' esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo puo' essere concesso nella misura del 2 per cento. Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo e' determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati. Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato e' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1965, n. 893

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La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate."

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 19 maggio 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1949 al 14 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1965, n. 893

    La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art3 · fonte del testo