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((Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge. L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita')).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1981 al 27 aprile 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 630/1987
Questione inammissibile
30 dicembre 1987
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione nel caso in cui, nella relativa ordinanza di rimessione, manchino elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione stessa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, L. 10 marzo 1955, n. 96, nella parte in cui subordina per i "perseguitati", la concessione del beneficio del prolungamento in servizio fino al settantesimo anno di eta`, alla condizione che sussista un rapporto di ruolo con la P.A. alla data di entrata in vigore della legge stessa).
Art. 3 cost. · Art. 4 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1970 al 27 gennaio 1981. 308 parole tolte, 135 parole aggiunte.
Ai cittadini italianitolto: , i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, e' attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di eta', quando non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti. In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli e' attribuito, ove non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, ilaggiunto: che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensionetolto: previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette. Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali, sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di eta' se il mantenimento in servizio e' previsto fino a settanta anni. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari Ospedalieri. Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrataaggiunto: erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente leggetolto: siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sara' computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazioneaggiunto: . L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita'.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.