Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1956 al 20 gennaio 1970. Leggi il testo vigente →

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, e' attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di eta', quando non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti. In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli e' attribuito, ove non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette. Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali, sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica Amministrazione, sara' concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'. ((Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari Ospedalieri)). Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sara' computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1956 al 20 gennaio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 630/1987

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1987

    Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione nel caso in cui, nella relativa ordinanza di rimessione, manchino elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione stessa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, L. 10 marzo 1955, n. 96, nella parte in cui subordina per i "perseguitati", la concessione del beneficio del prolungamento in servizio fino al settantesimo anno di eta`, alla condizione che sussista un rapporto di ruolo con la P.A. alla data di entrata in vigore della legge stessa).

    Art. 3 cost. · Art. 4 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1955 al 14 dicembre 1956. 9 parole aggiunte.

… loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'. aggiunto: Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari Ospedalieri. Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art4 · fonte del testo