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Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, e' attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di eta', quando non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti. In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli e' attribuito, ove non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette. Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali, sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. ((Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di eta' se il mantenimento in servizio e' previsto fino a settanta anni)). Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari Ospedalieri. Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sara' computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1970 al 27 gennaio 1981
