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Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 12, lettera a), e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1963-1964 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1964-1965. Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 12 e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78. Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera b), e' autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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