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Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
- 1)di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
- 2)di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
- 3)di indennita' di anzianita';
- 4)di indennita' di cassa;
- 5)di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
- 6)di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
- 7)di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari. L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. 17 21 ((Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
- a)le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
- b)le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
- c)le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
- d)le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
- e)la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate;
- f)il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155
17Il D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime".
D.L. 30 maggio 1988, n. 173 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291
21Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto (con l'art. 4, comma 2-bis) che "La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori".
Testo in vigore dal 17 agosto 1995 al 1 gennaio 1998
