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Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

  • 1)di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
  • 2)di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
  • 3)di indennita' di anzianita';
  • 4)di indennita' di cassa;
  • 5)di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
  • 6)di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. ((7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari)). L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate". 17
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155

17

Il D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1986 al 27 luglio 1988

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17013/2025

    25 giugno 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.

    Art. 12 · Art. 1463 c.c. · Art. 1464 c.c. · Art. 1218 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 344/2008

    Questione infondata
    23 ottobre 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, censurati in riferimento agli artt. 3, 4 e 31 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione, per non aver il rimettente chiarito il contenuto della disciplina sulla cui base la ricorrente società sarebbe obbligata a versare i contributi sulle somme erogate a copertura (parziale o totale) delle rette di frequenza delle scuole dell'infanzia, in quanto è del tutto pacifica l'avvenuta erogazione delle somme previste dalla specifica disciplina collettiva.

    Art. 4 cost. · Art. 31 cost. · Art. 3 cost. · Art. 12 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 427/1990

    Questione infondata
    3 ottobre 1990

    Pur disponendo, nella sua dizione letterale, che l'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 "va interpretato" nel senso che dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale sono esclusi i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, l'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, è in realtà una norma innovativa retroattiva: atteso che, se si trattasse effettivamente di norma interpretativa, essa sopravanzerebbe chiaramente le possibilità ermeneutiche consentite dal testo legislativo, con conseguenti inammissibili contraddizioni.

    Art. 12 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art12 · fonte su Normattiva