Art. 57 — Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1985 al 4 dicembre 1986. Leggi il testo vigente →
Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980. L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma e' disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980. Il disposto del presente articolo si applica altresi' agli insegnanti di libere attivita' complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo 39, nonche' agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42. Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1985 n. 402
2La L. 25 luglio 1985 n. 402 ha disposto (con l'art. unico) che l' articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intende riferito anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza.
Testo in vigore dal 24 agosto 1985 al 4 dicembre 1986
