Art. 10 — Contributo soggettivo
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Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
- a)reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
- b)reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo. Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di eta', il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto "Il costo dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.O00 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 4 maggio 1988
