Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

Art. 7 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine

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Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

  • 1)per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ((...));
  • 2)per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Testo in vigore dal 22 luglio 2001 al 1 gennaio 2010

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