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[1]Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
[2]Le disposizioni della presente legge non si applicano:
[3]1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
[4]2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
[5]3° ai lavoranti al proprio domicilio;
[6]4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi;
[7]5° al personale navigante;
[8]6° al personale addetto alla pastorizia brada;
[9]7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
[10]Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;
[11]8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;
[12]9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
[13]10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
[14]11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
[15]12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;
[16]13° al personale addetto alle attivita' degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno.
[17]Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 15 luglio 1962
