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[1]Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

[2]Le disposizioni della presente legge non si applicano:

[3]1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

[4]2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

[5]3° ai lavoranti al proprio domicilio;

[6]4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi;

[7]5° al personale navigante;

[8]6° al personale addetto alla pastorizia brada; 3

[9]7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

[10]Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

[11]8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;

[12]9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;

[13]10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;

[14]11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

[15]12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;

[16]13° al personale addetto alle attivita' degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno.

[17]Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1962 n. 76 (in G.U. lª s.s. 14/07/1962 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione".

Testo in vigore dal 15 luglio 1962 al 11 febbraio 1982

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 23/1982

    Ha colpito questo articolo
    4 febbraio 1982

    Scopo del precetto di cui all'art. 36, terzo comma, Cost. e` di consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche e di assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attivita` ricreative per se` e per la famiglia. La consecutivita` delle ventiquattro ore e` un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale. Affinche` l'interruzione dal lavoro una volta la settimana sia effettiva, e` necessario che il riposo settimanale - che deve essere di 24 ore consecutive - non coincida nemmeno in parte col riposo giornaliero altrimenti sarebbe frustrata la finalita` del precetto costituzionale (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonche` - in via conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87 del 1953 - dei nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo comma, nella parte in cui consentono che il riposo settimanale dovuto al personale navigante corrisponda a 24 ore non consecutive. Nella sentenza si precisa che la raggiunta conclusione non contrasta con le precedenti decisioni di infondatezza relative al medesimo articolo, che non riguardavano la consecutivita` delle ventiquattro ore di riposo settimanali, ma la coincidenza di tale riposo con un giorno festivo e la periodicita` ogni sette giorni. Il n. 6 dell'art. 1, secondo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e` gia` stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 76 del 1962. - cfr. SS. nn. 6/1962, 146/1971, 101/1975, 102/1978, 150/1987

    Art. 36 cost. · Art. 1 Riposo domenicale e settimanale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1962

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1962

    L'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in relazione all'art. 8, escludendo il personale addetto alla pastorizia brada dal riposo settimanale previsto sia dalla stessa legge sia dalla regolamentazione collettiva, è costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 36 cost. · Art. 1 Riposo domenicale e settimanale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 250/1975

    Questione infondata
    17 dicembre 1975

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, sollevat…

    Art. 36 cost. · Art. 1 Riposo domenicale e settimanale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 15 luglio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1962 n. 76 (in G.U. lª s.s. 14/07/1962 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art1 · fonte del testo