Art. 27 — Sanzioni amministrative
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[2]L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 ne' inferiore a lire 800.
[3]Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000)).
Testo in vigore dal 18 gennaio 1953 al 26 aprile 1995
