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Art. 27 — Sanzioni amministrative

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[1]Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

[2]L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 1000 ne' inferiore a lire 20.

[3]Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a lire 50 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione; senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 5000.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 18 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art27 · fonte del testo