Art. 27 — Sanzioni amministrative
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[2]L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 1000 ne' inferiore a lire 20.
[3]Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a lire 50 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione; senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 5000.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 18 gennaio 1953
