Art. 49 — Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali)
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La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e stabilita sulla base dei seguenti criteri:
- a)settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;((delle lavanderie industriali;)) della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
- b)settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c)settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
- d)settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
- e)credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgano attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1996, n. 662
5con decorrenza dal 1 gennaio 1997
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 234) che " Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 215) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49."
Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 1 gennaio 2001
