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La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e stabilita sulla base dei seguenti criteri:

  • a)settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;((delle lavanderie industriali;)) della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
  • b)settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • c)settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
  • d)settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
  • e)credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgano attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1996, n. 662

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 234) che " Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 215) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49."

Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 1 gennaio 2001

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 49, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27197/2025

    10 ottobre 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • CONTRIBUTI ASSICURATIVI

    Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all'INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo, in ragione della loro natura giuridica privata, i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955 né altre ipotesi derogatorie, che solo lo Stato ha la potestà di stabilire, quale titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale ex art. 117, comma 2, lettera o), Cost..

    Art. 49 · Art. 79 Testo unico gli assegni familiari · Art. 117 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 252/2000

    Questione infondata
    3 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3 e 41 Cost., con riguardo al regime transitorio di classificazione delle imprese ai fini previdenziali; regime peraltro cessato (a decorrere dal primo gennaio 1997) anche a seguito dell'auspicio rivolto dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 378 del 1994), al quale il legislatore si è adeguato con la previsione dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996 fissando, appunto, la data anzidetta (del primo gennaio 1997). Non sussiste, infatti, una ragione vincolante che induca a ritenere che tale ultima data dovesse essere fissata in un momento precedente, ovvero nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e la data della pronunzia n. 378 del 1994, dal momento che tale sentenza non ha ritenuto incostituzionale la disposizione allora, e tuttora, denunciata dell'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 49 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

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  • Ordinanza n. 322/1997

    Altra decisione
    30 ottobre 1997

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino nuovamente la rilevanza delle questioni alla luce del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, successivamente alla proposizione delle questioni di legittimità costituzionale, la materia in esame è stata modificata dall'art. 1, comma 234, e dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali hanno disposto in modo identico che, a decorrere dal 1^ gennaio 1997, la classificazione dei datori di lavoro debba essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 -in tema di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-; inoltre <<l'art. 10, comma 4-'ter', del d.l. 31 dicembre 1996, aggiunto in sede di legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito l'abrogazione dell'art. 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662>>). red.: G. Leo

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  • Sentenza n. 378/1994

    Questione inammissibile
    7 novembre 1994

    La questione di costituzionalità dell'art.49, comma terzo, della l. 9 marzo 1989, n. 88 - nella parte in cui, in deroga al nuovo regime di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali introdotto dal comma primo s.a., fa salvi gli inquadramenti comunque già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura al momento di entrata in vigore della legge stessa - è rilevante anche se il giudizio 'a quò riguardi un'impresa inquadrata successivamente a tale momento (e perciò soggetta al nuovo regime), sia perché le varie disposizioni contenute nei tre commi dell'art. 49 fanno tra loro sistema, sia perché sussiste un preciso "interesse" delle imprese inquadrate secondo i nuovi criteri a veder rimossi gli effetti degli inquadramenti precedenti riservati ad imprese concorrenti aventi identica natura ed operanti nello stesso settore di attività. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 49, comma terzo, l. n. 88 del 1989). red.: L.I. rev.: S.P.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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