Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 1 luglio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 37 T. U. 1926).
[2]Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita' deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Reali carabinieri.
[3]Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
- a)i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- b)i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- c)le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
[4]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 1 luglio 2011 · versione 0 su Normattiva