Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposta di registro - Fondi inedificabili utilizzati per la coltivazione di cava - Rettifica di valore da parte degli uffici - Preclusione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai fondi edificabili - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui preclude la rettifica da parte dell'ufficio del registro, sul valore dei suoli forniti di rendita catastale, inedificabili, ma utilizzabili per coltivazione di cava. Infatti, in base ad una corretta interpretazione della normativa sull'imposta di cui trattasi, che tenga conto, come peraltro avrebbe dovuto considerare il giudice rimettente, dell'art. 18 del regio decreto n. 1572 del 1931, l'applicazione dell'istituto della c.d. valutazione automatica e' esclusa quanto le risultanze catastali non corrispondano alla effettiva e giuridica destinazione del terreno, anche se il contribuente non abbia avuto cura di denunciare la variazione.
Imposta di registro - Valore degli immobili iscritti a catasto - Determinazione - Ritenuta carenza di criteri oggettivi, applicabili a tutti i contribuenti - Lamentata disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra i contribuenti, a seconda che dispongano o meno della rendita catastale dei loro beni - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi nuovi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, in quanto la questione e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata ne' sono stati addotti dal giudice rimettente motivi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 52, comma 4 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i contribuenti che dispongano di una rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne dispongano. - v. le ordinanze nn. 582/1989, 789/1988 e 586/1987.
IMPOSTA DI REGISTRO - RETTIFICA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI E DELLE AZIENDE - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT. 52, QUARTO COMMA, D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131 E 12 D.L. 14 MARZO 1988, N. 70 CONV. IN L. 13 MAGGIO 1988, N. 154, AGLI IMMOBILI NON ISCRITTI AL CATASTO E TRASFERITI IN EPOCA ANTERIORE AL 14 MARZO 1988. QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. mentre per quanto riguarda l'art. 42 Cost., non risulta addotta dal giudice 'a quo' alcuna specifica motivazione in ordine al profilo sotto il quale detta norma dovrebbe ritenersi violata. - O. nn. 582/1989, 789/1988 e 586/1987.
Riguarda ancheart. 12 d.l. 70/1988
IMPOSTA DI REGISTRO - IMMOBILI NON ISCRITTI A CATASTO - BENEFICIO DELLA NON SOTTOPOSIZIONE A RETTIFICA DI VALORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli art. 3, 42, 53 e 97 Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica il valore degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di relativa rendita.
IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - RETTIFICA DEL VALORE DICHIARATO - BENEFICIO DELLA DEFINIZIONE AUTOMATICA IN BASE ALLA RENDITA CATASTALE - ESCLUSIONE PER GLI ATTI STIPULATI ANTERIORMENTE AL D.L. N. 70 DEL 1988 (CONV. NELLA LEGGE N. 154 DEL 1988) ED AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI NON ISCRITTI IN CATASTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il diverso trattamendo tra soggetti che - anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 1988 (conv. in legge 13 maggio 1988 n. 154) - presentino alla registrazione atti concernenti beni non censiti in catasto, attiene alla inevitabile scelta (non viziata da irrazionalita') del momento temporale da cui decorre ogni innovazione normativa, sicche' anche sotto tale profilo va confermata la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di costituzionalita' concernente l'art. 52, comma quarto, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto comportava l'esclusione del beneficio della non sottoposizione a rettifica del valore per i soggetti che presentano alla registrazione atti concernenti beni non iscritti in catasto. - O. nn. 789/1988, 586/1987.
IMPOSTA DI REGISTRO - IMMOBILI NON ISCRITTI IN CATASTO - MANCATA PREVISIONE DI DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI VALORI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale analoga ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata, e che non prospetti nuovi e diversi motivi rispetto a quelli gia' esaminati, va dichiarata manifestamente infondata. (Nella specie trattasi dell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita). O. n. 586/1987.
REGISTRO (IMPOSTA DI) - BENI IMMOBILIARI - VALORE - DETERMINAZIONE FORFETTARIA - ACCERTAMENTO DI VALORE DEGLI UFFICI FINANZIARI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La determinazione forfettaria o automatica del valore dei beni immobiliari, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, introdotta dagli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che prevedono la non sottoponibilita` a rettifica da parte dell'ufficio dei valori dichiarati in misura non inferiore a 60 volte il reddito dominicale catastale, non contrasta con i criteri direttivi di cui all'art. 7, primo comma, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 in quanto costituisce, fra le tante possibili, non altro che una "semplificazione" del sistema di determinazione dei valori stessi e, neppure, viola l'art. 1 della legge di delegazione 12 aprile 1984, n. 68 il quale fa riferimento alla possibilita` di modificare la legislazione tributaria vigente soltanto per garantire secondo principi unitari il coordinamento sistematico dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge delega per la riforma tributaria e non gia` per impedire l'introduzione di piu` semplici strumenti di determinazione dell'imponibile nell'ambito della disciplina di una singola imposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 7, primo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1, terzo comma, legge 12 aprile 1984, n. 68, art. unico legge 24 dicembre 1985, n. 777 - degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto prevedono, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la determinazione forfettaria dei valori dei beni immobiliari con la conseguente impossibilita` per gli Uffici di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile).
Riguarda ancheart. 79 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
REGISTRO (IMPOSTA DI) - BENI IMMOBILIARI - VALORE- DETERMINAZIONE FORFETTARIA - RIFERIMENTO AL REDDITO CATASTALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il riferimento al reddito catastale ai fini della determinazione forfettaria del valore dei beni immobiliari non viola il principio della capacita` contributiva ne` crea situazioni irragionevoli e disparita` di trattamento in quanto non e`, in linea generale, costituzionalmente illegittimo il ricorso a presunzioni tributarie purche` esse si fondino, come nella specie, su indici concretamente rivelatori di ricchezza e idonei percio` a conferire all'imposizione una base non fittizia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - degli artt. 52 e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto prevedono la determinazione forfettaria ovvero automatica del valore dei beni immobiliari facendo riferimento al reddito risultante in catasto). - v. S. n. 283/1987.
Riguarda ancheart. 79 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
REGISTRO (IMPOSTA DI) - BENI IMMOBILIARI - VALORE - DETERMINAZIONE FORFETTARIA - IMMOBILI CENSITI IN CATASTO CON RENDITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La non irragionevole sottrazione di particolari poteri al giudice non comporta automaticamente lesione dell'art. 25 Cost. in quanto la nozione di giudice naturale, al di la` del mero enunciato normativo di una competenza generale, va identificata anche attraverso tutte le relative disposizioni di legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. - degli artt. 52 e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto la previsione della determinazione forfettaria o automatica dei valori immobiliari fatta con riferimento al reddito catastale avrebbe privato il giudice naturale del potere di valutazione degli immobili censiti in catasto con rendita).
Riguarda ancheart. 79 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.