Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione del convivente "more uxorio" con cittadino italiano - Mancata previsione - Denunciata lesione dei diritti fondamentali dell'individuo e del principio di tutela della famiglia naturale, nonché violazione del principio di eguaglianza - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui non include, tra le situazioni ostative all'espulsione dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la convivenza more uxorio con persona di nazionalità italiana. La motivazione sulla rilevanza della questione è carente, non essendo illustrata la ragione per la quale la norma censurata, che regola in via esclusiva il procedimento amministrativo di espulsione, dovrebbe applicarsi immediatamente nel processo penale. - Sulla manifesta inammissibilità per carenze di motivazione sulla rilevanza v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 259/2008.
Straniero e apolide - Espulsione - Divieto di espulsione per lo straniero clandestino, convivente di una cittadina italiana e padre del nascituro - Mancata previsione - Lamentata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di uguaglianza e di tutela della famiglia - Questione sollevata in modo meramente ipotetico ed eventuale - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d) , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero clandestino che sia convivente di una cittadina italiana, nonché padre del nascituro. Infatti la questione è posta in modo meramente ipotetico ed eventuale, non essendo certa né l'esistenza del rapporto di convivenza dello straniero irregolare, ricorrente nel giudizio principale, con una cittadina italiana, né il concepimento di un nascituro durante tale rapporto.
Straniero e apolide - Divieto di espulsione - Mancata estensione ai giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, ancora a carico di parenti coabitanti in regola col permesso di soggiorno, nonché soggetti titolari del diritto all'unità familiare, coabitanti con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona, da garantire in condizioni di parità anche allo straniero, nonché del diritto all'unità familiare e del principio di tutela della famiglia - Richiesta di pronuncia additiva dal contenuto costituzionalmente non obbligato - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione, non considera la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, ancora a carico di parenti coabitanti in regola col permesso di soggiorno, nonché degli stranieri, titolari del medesimo diritto, coabitanti col coniuge in regola con il permesso di soggiorno, ai quali potrebbero essere ricongiunti, dal momento che il giudice rimettente formula una richiesta di pronuncia additiva senza individuarne con precisione il contenuto, ma evidenziando - al contrario - la pluralità di soluzioni che potrebbero in astratto soddisfare il ragionevole bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e l'interesse dello Stato a regolare il fenomeno dell'immigrazione, come tali necessariamente rimesse alla discrezionalità del legislatore - Ordinanze citate n. 163, n. 123, e n. 35/2007, n. 9/2006.
Straniero e apolide - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente (padre del nascituro) della donna in stato di gravidanza - Giudizio principale introdotto da cittadino di nazionalità rumena - Sopravvenuta entrata in vigore del Trattato di adesione della Romania all'Unione europea - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Restituzione al Giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui «non estende il divieto di espulsione, previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresì convivente di una donna in stato di gravidanza, nonché padre del nascituro». Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, a seguito della entrata in vigore il Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16, la Romania è entrata a far parte dell'Unione europea, e poiché il ricorrente nel giudizio a quo è di nazionalità rumena, è necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del richiamato ius superveniens .
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge «di nazionalità italiana» - Estensione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno - Mancata previsione - Dedotta violazione di diritto fondamentale della persona, dei principi di uguaglianza e di tutela dell'unità familiare, nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli - Lamentata lesione di principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui dispone il divieto di espulsione esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge "di nazionalità italiana", escludendo analogo divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno». Identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 158 del 2006, sulla base del rilievo che il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando "un corretto bilanciamento dei valori in gioco", esistendo in materia un'ampia discrezionalità legislativa, limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, e, stante l'immutato quadro normativo, le argomentazioni poste a base di tale indicata pronuncia devono essere confermate. - Su identica questione, v. ordinanza n. 158/2006. - Sulla discrezionalità del legislatore nella previsione di limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, v. la citata sentenza n. 353/1997.
Straniero e apolide - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente 'more-uxorio' di donna in stato di gravidanza o con prole di età inferiore a sei mesi - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, del dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, nonché dei principi di uguaglianza e di tutela della famiglia naturale - Mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie (cittadinanza del ricorrente nel giudizio 'a quo') - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31, «nella parte in cui non estende al padre naturale, cittadino extracomunitario, il beneficio della sospensione del provvedimento di espulsione in ipotesi di convivente in stato di gravidanza ovvero in presenza di prole dall'età infrasemestrale». Invero, il rimettente ha omesso di specificare un elemento essenziale della fattispecie e cioè la cittadinanza del soggetto ricorrente nel giudizio a quo , che risulta determinante ai fini dell'individuazione del regime giuridico applicabile nel caso concreto, atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998 - come esplicitamente stabilisce l'art. 1 - si applica solo «ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea».
STRANIERO - DIVIETO DI ESPULSIONE DI STRANIERI CONVIVENTI CON PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO O CON IL CONIUGE DI NAZIONALITÀ ITALIANA - MANCATA ESTENSIONE DEL DIVIETO IN FAVORE DEGLI STRANIERI CONVIVENTI IN ITALIA CON IL CONIUGE IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, CARENTE TUTELA DELL'UNITÀ FAMILIARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui si limita a prevedere il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, senza prendere in considerazione la tutela degli stranieri tout court , già conviventi in Italia con il coniuge, in regola con il permesso di soggiorno. Quanto alla ritenuta violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un corretto bilanciamento dei valori in gioco: la questione sollevata, ove accolta, andrebbe a vanificare i fini sottesi alla legge per il ricongiungimento familiare, poiché sarebbe consentito in ogni caso allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno. In ordine alla violazione dell'art. 3 Cost., non può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra la situazione dello straniero coniugato con altro straniero e dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee. > >- Sulla discrezionalità legislativa in materia di regolamentazione dell'accesso degli stranieri nel territorio nazionale v., citata, sentenza n. 353/1997. - Sulla eterogeneità della situazione dello straniero coniugato con altro straniero e dello straniero coniugato con un cittadino italiano v., citata, ordinanza n. 232/2001.
STRANIERO - LAVORATORE CLANDESTINO UNICO SOSTEGNO ECONOMICO PER LA FAMIGLIA DI ORIGINE - DIVIETO DI ESPULSIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA, OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEDOTTA IN GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 2 Cost. (in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione per quegli stranieri il cui lavoro in Italia costituisce unico sostegno per la famiglia di origine. Infatti, tanto la rilevanza quanto la non manifesta infondatezza sono apoditticamente affermate dal rimettente, senza motivazione alcuna ed in difetto di una pur minima descrizione della fattispecie dedotta in giudizio. > >
STRANIERO - FIGLIO MAGGIORENNE, IRREGOLARMENTE PRESENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO, A CARICO DEI FAMILIARI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO - DIVIETO DI ESPULSIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b- bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare rispettivamente i divieti di espulsione dello straniero e i casi di ricongiungimento familiare, non prendono in considerazione la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, che, per ragioni oggettive, vivano a carico dei parenti a loro volta titolari di permesso di soggiorno. Quanto alla censura relativa all'art. 19, il giudice a quo si è limitato ad affermare apoditticamente l'impossibilità per il ricorrente di svolgere attività lavorativa a causa di "ragioni oggettive", ma da tale prospettazione risulta impossibile ogni valutazione dell'effettiva rilevanza della questione di costituzionalità, non essendo sufficiente affermare che tali ragioni derivano dal fatto che il ricorrente si trova irregolarmente sul territorio dello Stato. Quanto alla censura relativa all'art. 29, il rimettente, in quanto chiamato a giudicare della legittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non deve fare applicazione della norma, che attiene al procedimento relativo al ricongiungimento familiare. > >- Sull'impossibilità di invocare il diritto all'unità familiare in tutti i casi di ricongiungimento tra genitori e figli maggiorenni v., citata, sentenza n. 224/2005.
Riguarda ancheart. 29 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
STRANIERO - ESPULSIONE - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL DECRETO IN FAVORE DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL FIGLIO, NONCHÉ DEL MARITO CONVIVENTE - RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ANCHE NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO LEGATO DA UNA RELAZIONE AFFETTIVA CON UNA CITTADINA ITALIANA, IN STATO DI GRAVIDANZA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON CARENZA DI TUTELA DELLA FAMIGLIA DI FATTO E DEI CONSEGUENTI DIRITTI-DOVERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 censurato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale. L'estensione della temporanea sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono» al rispettivo marito convivente, di cui alla sentenza n. 376 del 2000, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto, sicché deve escludersi la irragionevolezza della diversa disciplina dettata dal legislatore, mentre le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri. > >- Sulla configurazione del divieto posto dall'art. 19, comma 2, lettera d) , del d.lgs. n. 286 del 1998 come temporanea sospensione del potere di espulsione o di respingimento, v. la citata sentenza n. 376/2000.
Straniero - Espulsione - Temporanea sospensione in favore delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, nonché del marito convivente - Richiesta di estensione della disciplina anche nei confronti di straniero extracomunitario, legato da relazione affettiva con donna in stato di gravidanza ed in attesa di permesso di soggiorno - Denunciata violazione dei diritti umani nonché dei principi di tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una donna in stato di gravidanza e in attesa del permesso di soggiorno. Infatti, con riferimento ad analoga questione, la Corte (ordinanza n. 192/2006) ha affermato che la disposizione censurata non viola gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in quanto la previsione della temporanea sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376/2000 della stessa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati. Neppure la stessa disposizione viola l'art. 32 della Costituzione, in quanto «le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri». Infine, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 31 della Costituzione, va ribadito che detto parametro è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e non può, quindi, essere invocato in riferimento ad una situazione di fatto quale quella prospettata dal rimettente. - In relazione all’affermazione secondo cui l'art. 31 della Costituzione è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, v. citata sentenza n. 70/1999.
STRANIERO - STRANIERO IRREGOLARE AVENTE TUTTI I FAMILIARI IN ITALIA - DIVIETO DI ESPULSIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSEGUITATO, LESIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DELL’UNITÀ FAMILIARE - QUESTIONE CHE POSTULA UNA PRONUNCIA ADDITIVA CONCERNENTE VALUTAZIONI RISERVATE ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero che, pur non in regola con le norme di soggiorno, abbia tutti i familiari regolarmente soggiornanti in Italia e non abbia più alcun legame familiare, sociale, linguistico e culturale con il suo paese d'origine, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 (in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), 29 e 30 della Costituzione. Infatti, la questione postula una pronuncia additiva concernente situazioni indeterminate e comportante quindi l'esercizio di valutazioni discrezionali estranee alle funzioni di questa Corte e ciò riguardo sia alla vita dello straniero in Italia, sia alla sua estraneità rispetto allo Stato di destinazione di cui è cittadino.
Straniero - Espulsione dal territorio dello stato - Provvedimento prefettizio - Automatismo della misura - Prospettata violazione dei principî di solidarietà e di eguaglianza, nonché dei diritti al lavoro e alla retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il prefetto deve disporre automaticamente l'espulsione dello straniero, una volta accertati i presupposti previsti, e non gli consente di prendere in considerazione situazioni che ne legittimerebbero la permanenza in Italia. Infatti quello che il giudice rimettente chiama automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa. - Con riferimento al principio di legalità, "il quale soltanto può assicurare un ordinato flusso migratorio", v. anche citata sentenza n. 353/1997.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto inviolabile al mantenimento dell'unità della famiglia - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il legislatore può infatti legittimamente limitare il diritto al ricongiungimento, al fine di equamente bilanciare l'interesse dello straniero alla ricostituzione del nucleo familiare, con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri. Se, invece, fosse consentito sempre e comunque il ricongiungimento allo straniero coniugato e convivente con altro straniero, si aggirerebbero per tal via le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati da tali norme. - Sui limiti al diritto al ricongiungimento familiare, v. le sentenze n. 28/1995, n. 203/1997, n. 353/1997. M. R.
Straniero - Ingresso e soggiorno nel territorio dello stato - Straniero extracomunitario immigrato clandestinamente per trattamento terapeutico essenziale - Mancata previsione del divieto di espulsione - Asserita lesione del diritto inviolabile alla salute - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
La normativa sugli stranieri (d.lgs. n. 286 del 1998) non esclude, ed anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito, quando dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo. Non è, quindi, fondata, con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero che, entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale. - Sulla natura essenziale ed irrinunciabile del diritto alla salute, v. sentenze n. 509/2000, n. 309/1999, n. 267/1998. M.R.
Straniero - Espulsione dal territorio dello stato - Straniero convivente more uxorio con un cittadino italiano - Divieto di espulsione - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto al divieto di espulsione previsto per lo straniero coniugato con un cittadino italiano - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. c) della legge 6 marzo 1998 n. 40 (trasfuso senza modificazioni nell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui non estende il divieto di espulsione anche nei confronti dello straniero convivente 'more uxorio' con un cittadino italiano. La limitazione del divieto di espulsione solo allo straniero coniugato con un cittadino italiano ed allo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado risponde, infatti all'esigenza di tutelare, da un lato, l'unita' della famiglia, dall'altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici invece assente nella convivenza 'more uxorio'. Precedenti: - sentenze nn. 2/1999 e 166/1999 sulla impossibilita' di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto. - sentenza nn. 45/1980, 237/1986, 127/1997 sulla natura della convivenza 'more uxorio'.
Riguarda ancheart. 17 legge 40/1998
Norma oggetto della questione - Integrale trasposizione, senza modifiche, nel successivo testo unico, emanato in forza di delega legislativa - Trasferimento della questione sulla corrispondente norma del testo unico.
Poiche' nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, tale norma e' stata interamente trasfusa, senza modificazione alcuna nell'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la questione di costituzionalita' deve intendersi trasferita su quest'ultima norma, rinvenendosi tuttora, nell'ordinamento, la disposizione impugnata. - v. le sentenze nn. 84/1996 e 454/1998. A.M.M.
Riguarda ancheart. 17 legge 40/1998
'Ius superveniens' - Possibile incidenza sulla questione sollevata - Richiesta di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Reiezione.
L'art. 8 del sopravvenuto d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, non ha inciso ne' direttamente ne' indirettamente sull'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, impugnato dal giudice 'a quo' e non e' percio' suscettibile di essere applicato nel giudizio innanzi ad esso. Deve conseguentemente essere disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione, alla luce di detta sopravvenuta normativa. A.M.M.
Riguarda ancheart. 17 legge 40/1998
Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione - Omessa estensione anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio - Lesione dei principi di protezione dell'unità familiare e dei diritti umani fondamentali, in relazione alla comune responsabilita' dei genitori per il mantenimento e l'educazione dei figli minori - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito straniero convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. La norma, infatti, pur apprestando nella particolare materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da non oltre sei mesi, omette di considerare il diritto del minore ad essere educato, ove cio' sia possibile, da entrambi i genitori e pone la donna di fronte alla drammatica alternativa di seguire il marito o affrontare da sola la maternita', cosi' violando il principio di "paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi". E' poi evidente che, una volta parificata la posizione del marito convivente con la donna incinta o che ha partorito da non oltre sei mesi, con quella della stessa, deve essere esteso anche a tale soggetto il divieto di espulsione, salvo che sussistano i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11, comma 1, richiamato dall'art. 17, comma 2 della legge medesima. - v. le sentenze n. 1/1987, 28/1995, 203/1997, 341/1991, 179/1993. A.M.M.
Riguarda ancheart. 17 legge 40/1998
Straniero - Espulsione dal territorio dello stato italiano - Mancata previsione del divieto di espulsione dello straniero convivente 'more uxorio' con un cittadino italiano - Asserita disparita' di trattamento tra i rapporti di fatto e quelli matrimoniali - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza - in assenza di argomenti nuovi rispetto a quelli oggetto di esame e disattesi con l'ordinanza n. 313 del 2000 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per disparita' di trattamento in quanto la norma censurata non prevede il divieto di espulsione, gia' previsto per lo straniero coniugato con un cittadino italiano, anche per lo straniero convivente 'more uxorio' con un cittadino italiano.