Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 16 — Estradizione in transito
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[1]1. Ciascuna delle Parti contraenti concedera' il transito ai fini di estradizione attraverso il suo territorio delle persone che un terzo Stato estrada all'altra Parte.
[2]2. Il transito non e' concesso:
- a)se, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 comma 1 del presente Trattato, non sarebbe concessa l'estradizione della persona perseguita;
- b)se la persona perseguita e' sottoposta da un'Autorita' della Parte richiesta a procedimento penale per un fatto diverso da quello per cui dovrebbe essere concesso il transito o se contro di essa e' stato ordinato l'arresto per altra causa da un'Autorita' della Parte richiesta;
- c)se gravi motivi di ordine pubblico vi si oppongono. 3. Alla domanda di estradizione in transito sono applicabili le disposizioni degli articoli 10, 11, 14 e 15.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
