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[1]1. Ciascuna delle Parti contraenti concedera' il transito ai fini di estradizione attraverso il suo territorio delle persone che un terzo Stato estrada all'altra Parte.

[2]2. Il transito non e' concesso:

  • a)se, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 comma 1 del presente Trattato, non sarebbe concessa l'estradizione della persona perseguita;
  • b)se la persona perseguita e' sottoposta da un'Autorita' della Parte richiesta a procedimento penale per un fatto diverso da quello per cui dovrebbe essere concesso il transito o se contro di essa e' stato ordinato l'arresto per altra causa da un'Autorita' della Parte richiesta;
  • c)se gravi motivi di ordine pubblico vi si oppongono. 3. Alla domanda di estradizione in transito sono applicabili le disposizioni degli articoli 10, 11, 14 e 15.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art16 · fonte del testo