Art. 26 — Sanzioni)
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(( L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge e' punita con l'arresto fino a sei mesi. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), e' punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 e' punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. 7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 9 settembre 1994, n. 566
2Il D. Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 ha disposto (con l' art. 1, comma 2) che "Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge,come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Testo in vigore dal 5 ottobre 1994 al 23 ottobre 1999
