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(( L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge e' punita con l'arresto fino a sei mesi. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), e' punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 e' punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. 7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro)) 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 9 settembre 1994, n. 566

2

Il D. Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 ha disposto (con l' art. 1, comma 2) che "Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge,come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Testo in vigore dal 5 ottobre 1994 al 23 ottobre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/1970

    Questione infondata
    16 giugno 1970

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (concernente la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire centomila dell'ammenda comminata per l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 3 (questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 45 del 12 marzo 1970).

    Art. 3 cost. · Art. 26 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/1970

    Questione infondata
    23 marzo 1970

    L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000 a temperamento della proporzionalità dell'ammenda comminata nella misura da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, non è in contrasto con il principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione. Detta norma è giustificata, invero, dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale alla protezione del lavoro minorile.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 5 ottobre 1994. 98 parole tolte, 206 parole aggiunte.

L'inosservanza delle disposizioni contenute aggiunto: nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge e' punita con l'arresto fino a sei mesi. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 tolto: della presente leggeaggiunto: , primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), e' punita con aggiunto: l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire tolto: 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000. aggiunto: due milioni a lire dieci milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli aggiunto: 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, tolto: 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 aggiunto: 14, 15, 18, 21 e 22 e' punita con aggiunto: l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire tolto: 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000. aggiunto: un milione a lire cinque milioni. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. L'inosservanza delle disposizioni tolto: contenute nei rimanenti articoli della presente legge aggiunto: di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 e' punita con tolto: l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Chiunque aggiunto: la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minoreaggiunto: , ne consente l'avvio al lavorotolto: , in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000. aggiunto: in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. 7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 9 settembre 1994, n. 566

    Il D. Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 ha disposto (con l' art. 1, comma 2) che "Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge,come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art26 · fonte del testo