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L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 e' punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Chiunque rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 5 ottobre 1994

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/1970

    Questione infondata
    16 giugno 1970

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (concernente la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire centomila dell'ammenda comminata per l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 3 (questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 45 del 12 marzo 1970).

    Art. 3 cost. · Art. 26 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/1970

    Questione infondata
    23 marzo 1970

    L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000 a temperamento della proporzionalità dell'ammenda comminata nella misura da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, non è in contrasto con il principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione. Detta norma è giustificata, invero, dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale alla protezione del lavoro minorile.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art26 · fonte del testo