Art. 26 — Sanzioni)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1967 al 5 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 e' punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Chiunque rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000.
Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 5 ottobre 1994
