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Le lavoratrici hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennita' e comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. A partire dal 1 gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresi', ad una indennita' giornaliera pari ai 30 per cento della retribuzione per lutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice e' assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 31 marzo 1988
